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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata l'8 maggio 2008):

    1) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale di RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d'ora in poi: RAI) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18 giugno 2004 (che conferma per il resto, cioè per il capo della condanna al pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio a decorrere dal 13 dicembre 2001) e conseguentemente dichiara la nullità dei sei contratti a termine intercorsi tra le parti a decorrere dal 19 dicembre 1983 (di cui l'ultimo in atto de jure al momento dell'emanazione della sentenza di appello) qualificandoli come fonti di distinti rapporti a tempo indeterminato;

    2) dichiara il diritto di A.M. all'inquadramento come programmista regista di 3 livello dall'8 febbraio 2000;

    3) in accoglimento dell'appello incidentale dell' A., condanna la RAI al pagamento in favore della controparte delle differenze retributive - da liquidare in separato giudizio - derivanti da ricostruzione della carriera e scatti di anzianità, in relazione alla qualifica sopra riconosciuta con l'anzidetta decorrenza;

    4) condanna la RAI anche al pagamento delle retribuzioni maturate negli intervalli di tempo compresi tra i sei contratti a tempo determinato sopra considerati, con gli accessori di legge.

    La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

    a) vanno respinti, in base al diritto vivente, i motivi di appello della RAI relativi al carattere della temporaneità delle prestazioni, della specificità dei programmi e del nesso diretto tra l'attività prestata e lo spettacolo, senza considerare il contributo creativo della realizzazione del programma;

    b) peraltro, come accaduto in analoghe controversie, anche in...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti perchè proposti avverso la medesima sentenza.

    1 - Sintesi dei motivi di ricorso principale.

    1.- Il ricorso principale è articolato in tre motivi, formulati in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

    1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) come novellata dalla L. n. 266 del 1977, nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23 anche con riferimento all'Accordo sindacale del 5 aprile 1997.

    Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la nullità delle clausole di durata apposte a tutti i contratti intercorsi tra le parti in conseguenza della mancata prova, da parte della RAI, dei requisiti di temporaneità e di specificità oggettiva delle singole trasmissioni, nonchè del nesso di specificità tra l'assunzione della A. e le trasmissioni cui ella era addetta, "non essendo sufficiente un apporto creativo connesso alle mansioni".

    1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost.

    nonchè degli artt. 2094 e 2697 cod. civ..

    Si censura la sentenza impugnata ove ha accertato il diritto della lavoratrice ad ottenere il pagamento delle retribuzioni relative agli intervalli non lavorati sul presupposto della sussistenza presuntiva di una offerta delle prestazioni in considerazione dell'entità minima di detti intervalli e del fatto che essi normalmente siano coincisi con la sospensione estiva della programmazione.

    1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa...

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