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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso al Tribunale di Cagliari, M.S. esponeva che la Compagnia aerea Meridiana, da cui dipendeva lavorando presso l'aeroporto di (OMISSIS), aveva perso l'assegnazione della rotta (OMISSIS) in favore della società Air One; che con accordo sindacale del 12 febbraio 2002 era stato previsto per lo scalo di Cagliari il passaggio di 38 dipendenti Meridiana alla Air One; che con telegramma del 22 febbraio 2002 veniva comunicato il licenziamento per impossibilità di utilizzare la sua prestazione. Il ricorrente, che pur iniziò a lavorare per la Air One, con lettera del 17 aprile 2002 impugnò il licenziamento perchè intimato in violazione della procedura prevista dalla legge n. 223/91. Chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la reintegrazione nel suo posto di lavoro, con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18. Si costituiva la società Meridiana eccependo di non aver licenziato il M., ma di avergli solo comunicato che in attuazione del riferito accordo sindacale egli non era più titolare del suo rapporto di lavoro, con contestuale liquidazione delle competenze di fine rapporto e che il ricorrente era stato assunto dalla Air One senza soluzione di continuità e con identico trattamento economico e normativo, sicchè nella specie non era ravvisatole l'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale.

    Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che la fattispecie dovesse essere disciplinata dalla L. n. 223 del 1991, reintegrando il dipendente nel suo posto di lavoro.

    Proponeva appello la società Meridiana; resisteva il M., proponendo appello incidentale circa l'omessa liquidazione del risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità. Con sentenza depositata il 23 luglio 2010, la Corte ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c.; L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3; L. n. 223 del 1991, art. 24, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

    Lamenta che la Corte di merito, nel ritenere che nella specie non vi fosse stato un licenziamento collettivo, violò il principio secondo cui nel nostro ordinamento non possono ammettersi fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro non sottoposte al sistema legale di tutela dei licenziamenti (Cass. n. 535 del 15/01/2003; Cass. n. 14763/99; Cass. n. 4861/99 ed altre).

    2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1321, 1372 e 1406 c.c.; L. n. 223 del 1991, art. 5, e L. n. 300 del 1970, art. 18, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

    Lamenta che il giudice di appello ritenne sussistere una fattispecie di licenziamento non corrispondente ad alcuna delle ipotesi previste dall'ordinamento, non considerando peraltro che gli artt. 1372 e 1406 c.c., stabiliscono, rispettivamente, che il contratto non può essere risolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, mentre in tema di cessione del contratto vige il principio del necessario consenso del contraente ceduto. Entrambe le ipotesi non si erano verificate nella specie, non potendo evincersi un consenso tacito dalla mera ricezione del t.f.r. e dall'inizio del lavoro presso la società Air One.

    3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 24, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria ...

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