ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte di appello, giudice del lavoro, di Torino, confermava la decisione del Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda proposta da D.F.A. nei confronti della Vigilanza Mondialpol Torino S.p.A. e dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 15/4/2009 con condanna della società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Condivideva la Corte territoriale l'impostazione del Tribunale secondo cui il D.F. aveva ritualmente introdotto nel giudizio di primo grado la questione del disinteresse della società a risolvere il rapporto manifestata attraverso il decorso di un lungo periodo di tempo tra la contestazione disciplinare ed il licenziamento ed in ogni caso riteneva che si trattasse di questione rilevabile d'ufficio. Quanto al merito valutava che la certezza dello svolgimento dei fatti e della loro riferibilità al D.F. (rappresentante sindacale della FISACAT-CISL cui era stato contestato l'intenzionale impedimento, per più di un'ora, del passaggio dei furgoni, attraverso una forma di protesta solitaria consistita nello sdraiarsi per terra nella sede di scorrimento del cancello carraio, il tutto con modalità "a sorpresa" idonee a creare una situazione di pericolo o di danno) fosse stata acquisita dalla Vigilanza Mondialpol S.p.A. sin nell'immediatezza; sottolineava, però, che la società non avesse manifestato tempestivamente la volontà di irrogare la massima sanzione espulsiva considerato che, nell'arco di tempo strettamente necessario per il compimento e completamento delle indagini (con l'acquisizione da parte della FISACAT-CISL di informazioni in ordine alla insussistenza di deleghe in favore del D.F. a dichiarare scioperi ovvero ad assumere ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia. "Violazione o falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 300 del 1970, ed all'art. 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)". Si duole della non corretta interpretazione da parte della Corte territoriale dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori laddove la stessa ha ritenuto tardiva la sanzione espulsiva. Lamenta il fatto che i giudici di appello, pur richiamando un precedente di questa Corte (e cioè la sentenza n. 7410 del 26 marzo 2010) che aveva riconosciuto l'illegittimità di un licenziamento irrogato a distanza di anni, ha in modo irragionevole applicato lo stesso principio all'ipotesi in questione in cui dal completamento dell'istruttoria (e cioè dall'acquisizione in data 27 marzo 2009 delle informazioni dell'organizzazione sindacale che avevano risolto ogni dubbio dal punto di vista soggettivo, chiarendo che nessuna delega sindacale era stata conferita al D.F.) all'irrogazione della sanzione erano trascorsi solo 18 giorni (non 19 come ritenuto in sentenza). Conseguentemente si duole del fatto che, ritenuta assorbente la questione della tempestività dell'irrogato provvedimento, non sia stata valutata dalla Corte di merito la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati.

    2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto relativo alla tardività dell'irrogazione del licenziamento (art. 360 c.p.c., n. 5)". Pone le stesse questioni di cui al capo che precede sotto il profilo del vizio motivazionale. Si duole, in particolare, della ritenuta eccessività dello spatium deliberandi, come se fosse un postulato matematico non suscettibile di adattamento al caso concreto.

    3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione o falsa ...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...