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Estremi:
Cassazione penale, 2013,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    1.1 Con sentenza dell'll ottobre 2011, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Verbania dichiarava A. G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, comma 1, Reato commesso il (OMISSIS), colpevole della detta contravvenzione, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda, cosi diminuita per il rito.

    1.2 Il Tribunale, dopo aver sommariamente ricostruito i tratti salienti della vicenda, disattendeva la tesi difensiva basata sulla pretesa inapplicabilità della norma violata in quanto non aderente al dettato normativo che postula una tutela anticipata del bene- sicurezza al momento della costruzione e/o vendita, noleggio, concessione in uso del macchinario, affermando, quindi, che il momento consumativo del reato si perfeziona all'atto di una di dette circostanze (costruzione, vendita, etc.).

    1.3 Propone ricorso avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un primo motivo, l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 3): pur concordando con la ratio cui si ispira il decreto legislativo in parola (attuazione specifica della tutela antinfortunistica) e - per quanto qui rileva - il divieto di utilizzazione di macchinari non sicuri con correlato divieto di messa in commercio di macchinari che si trovino in condizioni similari, afferma che, nel caso in esame, il macchinario ceduto era, in realtà, destinato ad altra società con la specifica - ed unica - finalità di essere assoggetto a riparazione da quella società onde poi essere messo in commercio in condizioni di sicurezza. Con il secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione per sua carenza e/o manifesta illogicità, ...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

    Punto di partenza della vicenda è la vendita, in data 20 luglio 2009, da parte dell' A., nella sua qualità di legale rappresentante della TECNO STAMPI s.a.s., di un macchinario (macchina fresatrice Induma 2035) alla società STEMAN s.r.l. di (OMISSIS). Secondo la prospettazione accusatoria, poi recepita dal G.U.P., tale macchina, al momento della vendita, non corrispondeva alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in palese violazione della normativa vigente in materia.

    2. Nessuna contestazione muove il ricorrente sul fatto storico, in sè considerato, della vendita nè sullo stato di irregolarità del macchinario: il punto critico sul quale divergono la soluzione adottata dal Giudice rispetto a quella auspicata dall'imputato è dato dalle ragioni della vendita e, di conseguenza, dalla corretta interpretazione della norma incriminatrice che il ricorrente contesta così come effettuata dal GUP. 3. Il dato normativo di riferimento (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23 comma 1, intitolato "Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori") testualmente recita: "Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

    3.1 Trattasi di una norma non di certo nuova, posto che - come del resto ricordato dal GUP e dallo stesso ricorrente - già in passato esisteva apposita previsione normativa (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7, comma 1, intitolato "Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno") secondo la quale: "Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto...

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