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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    FATTO

    M.E. notificava atto di precetto alla Banca Antonveneta s.p.a., di cui era creditore in forza di sentenza n.3/2003 del Giudice del Lavoro di Trapani, e, quindi, sottoponeva a pignoramento n. 11 assegni circolari tratti sulla Banca Antoniana Popolare Veneta per complessivi Euro 500.635,37 ed intestati a Poste Italiane s.p.a..

    Banca Antonveneta proponeva opposizione all'esecuzione innanzi al Tribunale di Trapani che la rigettava ritenendo: improponibile la pretesa dell'opponente di effettuare la ritenuta fiscale prima che le somme pignorate venissero assegnate in quanto in sede di opposizione all'esecuzione potevano essere dedotti esclusivamente fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale; generica la contestazione relativa all'ammontare degli interessi legali.

    La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20.5.2010, accoglieva parzialmente il gravame interposto da Banca Antonveneta s.p.a. e, riformando in parte la decisione impugnata, che confermava nel resto, dichiarava nullo l'atto di pignoramento per la somma vincolata a titolo di interessi legali eccedente l'importo di Euro 15.917,31 e spettante per il periodo 1 marzo 2001 - 31 dicembre 2005.

    Ad avviso della Corte, per quello che qui interessa, poichè la sentenza di condanna al pagamento delle retribuzioni deve determinare le somme dovute al lordo delle ritenute fiscali, il diritto del lavoratore di porta in esecuzione, specularmente, ha per oggetto le somme esattamente in essa determinate, trasferendosi in capo allo stesso lavoratore l'obbligo di corrispondere all'Erario gli importi dovuti per ritenute fiscali.

    Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (già Banca Antonveneta s.p.a.) affidato ad un unico motivo.

    ...
  • Diritto

    DIRITTO

    Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, commi 1, e art. 29, L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, comma 15, nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Si assume che il datore di lavoro quando eroga la retribuzione è sostituto d'imposta e, quindi, è tenuto a prelevare, come ritenuta alla fonte, una determinata percentuale a titolo di Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ed a versarla all'amministrazione finanziaria. Viene, altresì, evidenziato che la decisione della Corte di merito era fondata su un orientamento di questa Corte datato, anteriore alla entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, cit. che all'art. 21, comma 15, espressamente stabilisce: "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte".

    Analogamente, l'obbligo di applicare il prelievo contributivo grava sul datore di lavoro il quale provvede in sede di conteggio delle competenze trattenendo la quota di contribuzione a carico del dipendente. Si osserva, inoltre, con riferimento al dedotto vizio di motivazione, che l'impugnata sentenza sulla menzionata norma di cui all'art. 21, comma 5, citato non aveva detto alcunchè.

    Il motivo è infondato.

    Questa Corte ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute ...

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