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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- Con ricorso al Tribunale di Genova, T.P., dipendente di AMIU (Azienda multiservizi e igiene urbana) s.p.a. di Genova con mansioni di autista, proponeva opposizione alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogatagli per aver scaricato un carico di rifiuti in sito diverso da quello indicato dalle disposizioni aziendali. Con successivo ricorso il T. impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dall'Azienda in quanto, in allegato al primo ricorso, egli aveva prodotto in giudizio alcune fotografie che descrivevano un episodio di sversamento di rifiuti liquidi che si assumeva compiuto da altro personale in violazione delle norme di igiene e sicurezza, che non risultava mai avvenuto.

    2.- Riuniti i ricorsi e rigettate entrambe le domande, proposto appello dal T., la Corte d'appello di Genova con sentenza in data 11.05.09 rigettava l'impugnazione. La Corte, riscontrata la correttezza dell'istruttoria testimoniale e accertata in entrambi i casi la materiale realizzazione della condotta ascritta, verificava la corrispondenza del fatto contestato con quello oggetto della motivazione sia della sanzione conservativa che di quella espulsiva, concludendo in entrambi i casi per la proporzione tra la sanzione irrogata ed i comportamenti posti in atto.

    3.- Avverso questa sentenza T. proponeva ricorso, cui rispondeva l'Azienda con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

    Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    4.- Le censure mosse dal T. alla sentenza di appello sono relative al solo capo concernente l'impugnazione del licenziamento e possono essere così riassunte.

    4.1.- Con i primi tre motivi è censurato, sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione di legge (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7), il giudizio circa la tempestività della contestazione dell'illecito disciplinare da cui è derivato il licenziamento, atteso che la relativa lettera raccomandata è del 15.05.07, quando le fotografie oggetto della contestazione erano state da tempo depositate agli atti del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare conservativa, introdotto con ricorso notificato il 9.12.06;

    4.2.- con i motivi quarto e quinto è dedotta violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e dell'art. 2119 c.c., nonchè dei principi di ermeneutica negoziale nell'interpretazione della lettera di contestazione e del principio dell'immutabilità della contestazione disciplinare, con conseguente lesione del diritto di difesa, non avendo il giudice considerato che il comportamento contestato (alterazione di alcune fotografie) era diverso da quello oggetto della motivazione del licenziamento (abusivo sversamento di liquami in zona vietata, al solo fine di documentare fotograficamente pretesi quanto inesistenti comportamenti illeciti non puniti, compiuti da altri operatori);

    4.3.- con i motivi sesto, settimo ed ottavo è contestata la violazione del principio dell'onere della prova e la contraddittorietà del processo interpretativo delle risultanze istruttorie, avendo il giudice motivato sulla base di indizi, tralasciando la considerazione dei fatti e delle circostanze di causa acquisiti sulla base dei documenti e delle...

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