ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza del 21/9 - 16/11/2007 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta dalla società Poste Italiane s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino che aveva annullato il licenziamento intimato il 15 febbraio 2004 a D.I.A. sulla base dell'accertata mancanza di tempestività della contestazione disciplinare del 26 gennaio 2004 inerente all'addebito per ammanchi di cassa che si sarebbero verificati nel mese di giugno del 2003.

    La Corte d'appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha spiegato che tra i fatti contestati alla lavoratrice, noti alla parte datoriale sin dal loro accertamento, e la data del recesso erano intercorsi circa nove mesi, cioè un lasso temporale tale da far ritenere violato il principio della immediatezza della contestazione in quanto, a prescindere dalle considerazioni sul requisito dimensionale della società e sulle complicazioni insorte nell'istruttoria, poteva ritenersi esigibile, nella fattispecie, una reazione datoriale ben più tempestiva di quella posta in essere rispetto all'epoca di verificazione del fatto addebitato.

    Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Poste Italiane s.p.a che affida l'impugnazione a due motivi di censura.

    Resiste con controricorso D.I.A.. La società ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Col primo motivo, dedotto per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la tardività della contestazione disciplinare, la ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, nel pervenire al convincimento della intempestività dell'addebito, si sarebbe avvalsa di riferimenti cronologici del tutto errati. Sostiene, invero, la ricorrente che rispetto ai fatti addebitati, avvenuti nel periodo maggio - giugno del 2003, fu adottato un provvedimento cautelare di distacco presso altra sede della lavoratrice a solo due settimane di distanza dalla commissione degli illeciti, vale a dire in data 21 giugno 2003, mentre era in corso l'indagine interna, conclusasi successivamente con una relazione dell'11 novembre dello stesso anno, dopodichè trascorsero solo due mesi prima che venisse elevata in data 26 gennaio 2004 la contestazione disciplinare di cui trattasi.

    Aggiunge la ricorrente che il periodo di tempo di circa cinque mesi occorso per l'espletamento delle indagini appariva congruo in relazione al fatto che esso cadeva in periodo feriale all'interno di una struttura complessa, qual'era la società postale, e che si era reso necessario un coordinamento tra l'organo ispettivo ed i responsabili provinciali e regionali della stessa società.

    Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 la ricorrente si duole dell'interpretazione del concetto della tempestività della contestazione dell'addebito da parte della Corte di merito, interpretazione a suo giudizio di tipo formale, in quanto il collegio giudicante non avrebbe tenuto conto della particolarità della vicenda che esigeva accurati accertamenti per la chiarezza dei fatti, nè della ...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...