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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota Inail 07 febbraio 2012 n. 448; Circolare INAIL 26 giugno 2012 n. 31; Circolare INAIL 02 agosto 2012 n. 348; Circolare INAIL 02 ottobre 2012 n. 49; Circolare INAIL 11 ottobre 2012 n. 55; Circolare INAIL 12 ottobre 2012 n. 56; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare INPS 13 novembre 2012 n. 130; Circolare INAIL 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 novembre 2012, n. 64; Circolare Inail 31 gennaio 2013 n. 9; Circolare INAIL 19 febbraio 2013 n. 30/IR; Circolare Inail 19 marzo 2013 n. 14; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare Inail 24 aprile 2013 n. 21; Circolare Inail 13 maggio 2013 n. 25; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INAIL 23 luglio 2013, n. 35; Circolare INAIL 27 marzo 2014, n. 21; Circolare INAIL - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 8 novembre 2019, n. 30.
[1] Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
[2] A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
[3] Vedi l'articolo 55, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
[4] Vedi l'articolo 6 del D.M. 30 ottobre 2002.
[5] Vedi, anche, l'articolo 1, commi 1187, 1197, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 e 1208 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ARTICOLO N.90
L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato.
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