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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2003 - LEGGE 30 settembre 2003 n.269 (in Suppl. ordinario n. 157 alla Gazz. Uff., 2 ottobre, n. 229). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326. - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici 1  2 (A).

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      (A) In relazione al presente decreto vedi: Circolare INPDAP 23 dicembre 2011 n. 20.



    • ARTICOLO N.47

      (Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)


    •  

      1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell' importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall' INAIL le certificazioni relative all'esposizione all' amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

      3.Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

      4.La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

      5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma...

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