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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 1 (A). (INFORTUNI SUL LAVORO - T.U. SICUREZZA SUL LAVORO)

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      (A) In relazione al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011 n. 20; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 maggio 2012 n. 11/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2012 n. 13/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 04 luglio 2012 n. 16; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 19 luglio 2012 n. 113; Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 agosto 2012 n. 22/2012; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2013, n. 31/2013.



    • ARTICOLO N.50

      Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (A)


    • 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

      a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

      b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' produttiva;

      c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

      d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

      e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali1;

      f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

      g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

      h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;

      i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito;

      l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo...

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