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(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 18 febbraio 2005, n. 32; Circolare INPS 23 maggio 2006, n. 76; Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis; Messaggio INPS 25 maggio 2007, n. 13279; Circolare INPS 3 agosto 2007, n. 112; Messaggio INPS 12 luglio 2007, n. 18311; Circolare INAIL 21 gennaio 2010, n.2; Circolare - Ministero della Difesa 19 ottobre 2011 n. 71602; Circolare INPS 27 ottobre 2011 n. 139; Circolare INPDAP 28 dicembre 2011 n. 22; Circolare Ministero della Difesa 28 febbraio 2012 n. 610594; Circolare Inps 28 febbraio 2012 n. 28; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 03 febbraio 2012 n. 1/2012; Circolare Ministero della Difesa 28 maggio 2012 n. 625094; Circolare INPS 16 aprile 2015, n. 78; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 14 settembre 2022, n. 3371.
[1] Per l'integrazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi gli articoli 18, comma 1 e 41, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ; Circolare Inps 26 marzo 2013 n. 47.
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età2.
3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia3.
[1] Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 455, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[2] Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015.
[3] Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80. Per l'applicazione, in via sperimentale per l'anno 2015, delle presenti disposizioni vedi l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 80 del 2015. Per la continuazione dei benefici delle presenti disposizioni, anche per gli anni successivi al 2015, vedi...
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