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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (T.U. SOSTEGNO MATERNITA' E PATERNITA') 1 (A).

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      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 18 febbraio 2005, n. 32; Circolare INPS 23 maggio 2006, n. 76; Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis; Messaggio INPS 25 maggio 2007, n. 13279; Circolare INPS 3 agosto 2007, n. 112; Messaggio INPS 12 luglio 2007, n. 18311; Circolare INAIL 21 gennaio 2010, n.2; Circolare - Ministero della Difesa 19 ottobre 2011 n. 71602; Circolare INPS 27 ottobre 2011 n. 139; Circolare INPDAP 28 dicembre 2011 n. 22; Circolare Ministero della Difesa 28 febbraio 2012 n. 610594; Circolare Inps 28 febbraio 2012 n. 28; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 03 febbraio 2012 n. 1/2012; Circolare Ministero della Difesa 28 maggio 2012 n. 625094; Circolare INPS 16 aprile 2015, n. 78; Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 14 settembre 2022, n. 3371.



    • ARTICOLO N.32

      Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) (A) 1


    • 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete2:

      a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi3;

      b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

      c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS 4.

      1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce...

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