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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2010 - LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (MANOVRA ECONOMICA 1 - DECRETO ANTICRISI) (A).

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      (A) In riferimento al presente decreto, vedi anche: Circolare ENPALS 6 settembre 2010, n. 10; Nota del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 7177 8 ottobre 2010; Circolare Ministero della Difesa del 1 dicembre 2010; Circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 169; Circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 170; Circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 171; Circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 172; Circolare INPS 10 febbraio 2011, n. 32 Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio 2011, n. 4/E, Circolare INPS 4 maggio 2011, n. 72e Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2011, n. 74/E; Circolare INPS 10 ottobre 2011, n. 131; Circolare INPS 10 ottobre 2011, n. 130; Messaggio - INPS 21 ottobre 2011 n. 20062; Circolare - INPS 28 novembre 2011 n. 141; Circolare - INPS 28 ottobre 2010 n. 140; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 novembre 2011 n. 7/T; Messaggio INPS 22 novembre 2011 n. 21964; Circolare INPS 22 novembre 2011, n. 148; Messaggio INPS 01 dicembre 2011 n. 22673; Circolare INAIL 12 gennaio 2012 n. 3; Circolare INPS 30 dicembre 2011 n. 174; Messaggio INPS 30 gennaio 2012 n. 1648; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio 2012 n. 2/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 febbraio 2010 n. 19/E; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 35;Circolare Inps 21 marzo 2012 n. 42; Circolare Inps 27 marzo 2012 n. 45; Circolare Inps 21 marzo 2012 n. 41; Circolare Inps 18 aprile 2012 n. 56; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 aprile 2012 n. 42/E; Circolare Inps 27 aprile 2012 n. 58; Circolare Inps 23 maggio 2012 n. 73; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 maggio 2012 n. 15241; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 giugno 2012 n. 55/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 luglio 2012 n. 78/E; Circolare Inps 27 luglio 2012 n. 102; Circolare Inail 14 settembre 2012 n. 43; Circolare Inps 19 settembre 2012 n. 116; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Messaggio INPS 09 novembre 2012 n. 18296; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62; Circolare Inps 19 dicembre 2012 n. 144; Nota Ministero dello Sviluppo economico 04 gennaio 2013 n. 1066; Circolare Inail 31 gennaio 2013 n. 9; Circolare Inail 11 aprile 2013, n. 19; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare INPS 07 agosto 2013, n. 126; Circolare Ministero dello Sviluppo economico 01 luglio 2014, n. 3671; Circolare INPS 15 maggio 2015, n. 99.



    • ARTICOLO N.9

      Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico


    • 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo 1.

      2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il...

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