ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PA) (T.U. PUBBLICO IMPIEGO) 12  3(A)

      ---------------

       (A) In relazione al presente decreto vedi: Circolare Ministero della Difesa 07 ottobre 2011 n. 68304; Nota - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 ottobre 2010 n. 6594; Circolare Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 23 novembre 2011 n. 3/24328; Lettera circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 19 gennaio 2012 n. 2730; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 gennaio 2012 n. 1526; Circolare CNR 23 gennaio 2012 n. 5/2012; Circolare Inps 08 marzo 2012 n. 33; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7056; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7057;Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7054; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7055; Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n.32; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 agosto 2012 n. 12269; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 agosto 2012 n. 6249; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 settembre 2012 n. 13649; Circolare 7 giugno 2017, n. 121, Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 18/12/2017 n. 151569



    • ARTICOLO N.55 ter

      Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale1 (A)


      Vigente dal 22/06/2017

    • 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. [Per le infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento.] Per le infrazioni per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale . Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente 2.

      2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale,...

    Non sono presenti correlazioni

    please wait

    Caricamento in corso...

    please wait

    Caricamento in corso...