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(A) In relazione al presente decreto vedi: Circolare Ministero della Difesa 07 ottobre 2011 n. 68304; Nota - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 ottobre 2010 n. 6594; Circolare Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 23 novembre 2011 n. 3/24328; Lettera circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 19 gennaio 2012 n. 2730; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 gennaio 2012 n. 1526; Circolare CNR 23 gennaio 2012 n. 5/2012; Circolare Inps 08 marzo 2012 n. 33; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7056; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7057;Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7054; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7055; Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n.32; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 agosto 2012 n. 12269; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 agosto 2012 n. 6249; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 settembre 2012 n. 13649; Circolare 7 giugno 2017, n. 121, Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 18/12/2017 n. 151569
[1] Vedi anche la legge 29 marzo 1983, n. 93.
[2] A norma dell'articolo 22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel presente decreto le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
[3] Per una deroga vedi l'articolo 3, comma 10-ter, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dall'articolo 1, comma 16, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Vedi, anche, l'articolo 1, comma 425, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
ARTICOLO N.30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art. 33 del d.Igs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2 , appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, [previo, assenso dell'amministrazione di appartenenza]. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso...
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