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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PA) (T.U. PUBBLICO IMPIEGO) 12  3(A)

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       (A) In relazione al presente decreto vedi: Circolare Ministero della Difesa 07 ottobre 2011 n. 68304; Nota - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 ottobre 2010 n. 6594; Circolare Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 23 novembre 2011 n. 3/24328; Lettera circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 19 gennaio 2012 n. 2730; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 gennaio 2012 n. 1526; Circolare CNR 23 gennaio 2012 n. 5/2012; Circolare Inps 08 marzo 2012 n. 33; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7056; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7057;Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7054; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7055; Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n.32; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 agosto 2012 n. 12269; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 agosto 2012 n. 6249; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 settembre 2012 n. 13649; Circolare 7 giugno 2017, n. 121, Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 18/12/2017 n. 151569



    • ARTICOLO N.5

      Potere di organizzazione

      (Art. 4 del d.Igs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 80 del 1998)


      Vigente dal 22/06/2017

    • 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

      2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli ufficisono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. [Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici]1.

      3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

      3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita' amministrative indipendenti ...

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