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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .



    • ARTICOLO N.553

      Assegnazione e vendita di crediti.


    • [I]. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore [547-549] di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione  le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [2928 c.c.]. La notifica dell'ordinanza di assegnazione e' accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo1.

      [II]. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [1861 1 c.c.], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

      [III]. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.

      [IV]. I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non e' notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica...

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