Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
[I]. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. [II].La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale [36] e le eccezioni processuali [37, 38, 100, 157 ss.] e di merito [35; 2946 ss. c.c.] che non siano rilevabili d'ufficio. [III]. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 1973, n. 533.
[2] In tema di rito speciale per la controversie in materia di licenziamenti, v. art. 1 commi 47-68, in particolare il comma 53, l. 28 giugno 2012, n. 92.
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