Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
[I]. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l'indicazione del giudice; 2) il nome, il cognome [6 2 c.c.], nonché la residenza [43 c.c.] o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta, nonché la sede del ricorrente o del convenuto; 3) la determinazione dell'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
[1] In tema di rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti, v. art. 1 commi 47-68, in particolare il comma 51, l. 28 giugno 2012, n. 92.
[2] La Corte cost., con sentenza 14 gennaio 1977, n. 13, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
[3] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 1973, n. 533.
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