Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
[I]. L'udienza si svolge sempre in presenza2. [II]. All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa3. [III]. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi4. [IV]. Non sono ammesse repliche 5
[1] In tema di disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma del presente articolo vedi l'art. 23, comma 8- bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,...
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