Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
[I]. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'art. 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 [183 3]2. [II]. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione [350 3], nel rispetto del calendario del processo3. [III]. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [92 3, 126, 130; 88 att.]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [474 2].
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