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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .



    • ARTICOLO N.116

      Valutazione delle prove.


    • [I]. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti [2700, 2702, 2709, 2712, 2733 2, 2734, 2735 1, 2738 1 c.c.].

      [II]. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate [118 2, 258] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo [88 1, 207 3, 420 1-2].

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