Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.116
Valutazione delle prove.
[I]. Il giudice deve valutare
le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga
altrimenti [2700, 2702, 2709, 2712, 2733
2, 2734, 2735
1, 2738
1 c.c.].
[II]. Il giudice può desumere
argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo
seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli
ha ordinate [118
2, 258] e, in generale, dal contegno delle parti stesse
nel processo [88
1, 207
3, 420
1-2].
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