Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel...
ARTICOLO N.444
Applicazione della pena su richiesta.
1. L'imputato [60, 61] e il pubblico ministero possono chiedere [446, 447] al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria [135-137, 188 att.; 248 trans.; 25 min.]. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.12. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniariaFai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo','Accesso Negato')" id='IdDatabanks=10&IdUnitaDoc=20113265&IdDocMaster=3948142&NVigUnitaDoc=1&num=443&tipo=ART&paging=true' href="#IdDatabanks=10&IdUnitaDoc=20113265&IdDocMaster=3948142&NVigUnitaDoc=1&num=443&tipo=ART&paging=true">«art 443
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