Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).
(1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel...
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria [347 s., 358 s.] , le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto [326, 621 c.p.; 115, 117, 118] fino a quando l'imputato [60, 61] non ne possa avere conoscenza [114, 116, 243, 258, 3095, 3243, 366, 369, 395, 4092, 4192-3, 430, 432, 433] e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [405] 23. 2. Quando è strettamente4 necessario per la prosecuzione delle indagini il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato [60, 61] lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini...
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