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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (1).

      (1) Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel...



    • ARTICOLO N.329

      Obbligo del segreto 1 .


    • 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria [347 s., 358 s.] , le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto [326, 621 c.p.; 115, 117, 118] fino a quando l'imputato [60, 61] non ne possa avere conoscenza [114, 116, 243, 258, 3095, 3243, 366, 369, 395, 4092, 4192-3, 430, 432, 433] e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [405] 23.

      2. Quando è strettamente4 necessario per la prosecuzione delle indagini il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

      3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

      a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato [60, 61] lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini...

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