Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
ARTICOLO N.622
Rivelazione di segreto professionale.
[I]. Chiunque, avendo notizia,
per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte,
di un segreto [200 c.p.p.], lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se
dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la
multa da 30 euro a 516 euro [326] (1).
[II]. La pena è aggravata
se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari (2), sindaci o liquidatori
o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (3).
[III]. Il delitto è punibile
a querela della persona offesa [120].
(1) Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
(2) Le parole «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,», sono state inserite dall'art. 15 3 c) l. 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Comma inserito dall'art. 2 d.lg. 11 aprile 2002, n. 61.
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
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