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Cassazione civile, 2013,
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  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. ed ha confermato l'illegittimità del termine apposto al contratto intercorso con P.G. nel periodo dal 1 marzo al 30 giugno 2000, respinto la reiterata eccezione di risoluzione per mutuo consenso, confermato la condanna al pagamento del risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite a decorrere dall'avvenuta costituzione in mora della società nella specie effettuata con la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione con il quale è stata offerta la prestazione e fino alla data della sentenza, respingendo l'eccezione di aliunde perceptum reiterata dalla società non avendo questa assolto all'onere probatorio che su di lei incombeva dichiarando inammissibile l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1227 c.c., preclusa perchè tardivamente proposta.

    Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il P. che deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo di ricorso la società censura la sentenza perchè, in violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell'art. 8 del ccnl 26.11.1994 e dei successivi accordi sindacali 25.9.1997, 16.1.1998, 27.4.1998, 2.7.1998, 24.5.1999, 18.1.2001 in connessione all'art. 1362 c.c., ha individuato il termine ultimo di validità dell'accordo integrativo nella data del 30.4.1998 senza tenere conto che gli accordi sopra richiamati, intervenuti successivamente a quello del 25.9.1997, presupponevano tutti la permanenza delle medesime eccezionali ragioni di carattere organizzativo che avevano giustificato la scelta di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ed avevano carattere meramente ricognitivo del fenomeno della ristrutturazione aziendale in atto.

    Accertata la persistenza della situazione legittimante l'assunzione a termine.

    Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata l'omessa ed insufficiente motivazione in relazione al fatto, decisivo per il giudizio, dell'individuazione della fonte del termine di scadenza della deroga collettiva in base alla quale era possibile procedere ad assunzioni a tempo determinato.

    Le prime due censure possono essere esaminate congiuntamente e vanno respinte.

    Il contratto in relazione al quale è stata ritenuta l'illegittimità dell'apposizione del termine è stato stipulato nel periodo dal 1.3 al 30.6.2000 a norma dell'art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione ...

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