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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con citazione in data 25.10.1999, la Toro Assicurazioni s.p.a. (di seguito, brevemente, Toro s.p.a.) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari la Autotrasporti O.A. in persona dell'omonimo titolare (di seguito, brevemente, Autotrasporti O.), per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 197.915.882, pari all'importo da essa erogato alla propria assicurata Alcoa Italia s.p.a. (di seguito, brevemente, Alcoa s.p.a.), cui si surrogava ex art. 1916 cod. civ., a titolo di indennizzo per la perdita di kg. 57.593 di pani di alluminio, affidati alla società convenuta per il trasporto da (OMISSIS) e trafugati in due occasioni in data 02.10.1997 e 20.11.1997, prima della consegna alla destinataria alla Reynolds Wheels s.p.a., unitamente ai rimorchi su cui erano ricoverati, mentre stazionavano incustoditi con i documenti di trasporto a bordo nel porto di (OMISSIS).

    La domanda - nel contraddittorio della Winterthur s.p.a., chiamata in garanzia dall'Autotrasporti O. - era rigettata dal Tribunale di Cagliari con sentenza in data 26.02.2004, sul presupposto che il diritto al risarcimento del danno spettasse alla destinataria della merce e non alla Alcoa s.p.a. e che, di conseguenza, la Toro non fosse legittimata a surrogarsi all'assicurata ex art. 1916 cod. civ..

    La decisione, gravata da impugnazione della Toro, era riformata dalla Corte di appello di Cagliari, la quale con sentenza in data 17.01.2007 - rilevato che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano alla mittente sino alla consegna al destinatario, che, nella specie, non era avvenuta - riteneva la Toro legittimata a surrogarsi all'assicurata e condannava l'Autotrasporti O. al pagamento della somma di Euro 130.625,80 oltre interessi al tasso ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Innanzitutto i ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la stessa decisione vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

    Gli stessi ricorsi - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - sono soggetti, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. civ. e segg., come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.

    1.1. La decisione impugnata ha riconosciuto la legittimazione dell'assicuratore ad agire in rivalsa ex art. 1916 cod. civ., per l'indennizzo corrisposto al mittente per la perdita delle cose trasportate sulla base delle seguenti proposizioni: a) ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato al risarcimento del danno derivante dal contratto di trasporto, bisogna aver riguardo non già all'art. 1510 cod. civ., comma 2, che - regolando l'obbligo di consegna del venditore/mittente nei confronti del destinatario/acquirente ricollega l'effetto liberatorio alla consegna allo spedizioniere - bensì alla disciplina del trasporto e, segnatamente, all'art. 1683 cod. civ. e segg., caratterizzata dalla permanente disponibilità del contratto di trasporto durante la sua esecuzione in capo al mittente (mediante l'esercizio del diritto di contrordine ex art. 1685 cod. civ.) e l'attribuzione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto (tra i quali quello di risarcimento derivante da perdita o avaria) solo al momento in cui, arrivate le cose, il destinatario ne chieda la consegna (art. 1689 cod. civ.); b) la qualificazione del contratto di assicurazione "per conto di chi spetta" operata dal primo Giudice non era...

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