Nel ricorso iscritto a R.G. n. 12534/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 43/07/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 07, il 06.10.2010 e DEPOSITATA il 16 febbraio 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello proposto dal Comune di Ascoli Piceno e riformato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi ICI. 2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di accertamento, relativo ad ICI dell'anno 2003, censura l'impugnata decisione, sulla base di tre mezzi.
3 - L'intimato Comune di Ascoli Piceno, giusto controricorso, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 - La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, sollevata dal Comune controricorrente, sembra doversi rigettare, sia in base all'orientamento giurisprudenziale, fra l'altro, desumibile da Cass. SS.UU. n. 22219/2004, n. 16594/2005, n. 27302/2005, sia pure alla stregua della realtà fattuale, caratterizzata da emblematici elementi di collegamento tra mandato e ricorso per Cassazione, dall'indicazione in epigrafe del ricorso della determina dell'Ente n. 565 del 26.4.2011, allo stesso allegata.
4 bis - Il primo motivo di ricorso, con il quale viene denunciato il vizio di insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, sembra fondato;
4 ter - L'impugnata decisione, in vero, ha accolto l'appello del Comune di Ascoli Piceno, valorizzando una relazione resa dal CTU in altro giudizio, nella quale era stato affermato che, "rilevati i vincoli e le prescrizioni afferenti la zona", era a ritenersi che ...
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