1. Poste italiane spa chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 1 settembre 2010, che ha rigettato l'appello contro la decisione con la quale il Tribunale di quella città aveva accolto la domanda di C.E..
2. Il signor C. ha lavorato in Poste italiane spa, impresa utilizzatrice di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato con ALI spa, per una pluralità di periodi, a cominciare da un primo lavoro a tempo determinato iniziato il 7 gennaio 2003 e terminato nell'aprile di quello stesso anno.
3. Tribunale e Corte d'appello, accogliendo la domanda del lavoratore hanno ritenuto che la causale del contratto, "casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice", fosse "del tutto generica ed inidonea ad integrare i requisiti di specificità richiesti dalla L. n. 196 del 1997".
4. Per tale motivo hanno ritenuto che il contratto a tempo determinato stipulato tra il C. e la ALI spa si considera direttamente intervenuto tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice, Poste italiane spa, con decorrenza dal giorno dell'assunzione e si considera a tempo indeterminato. Di conseguenza, la società utilizzatrice è stata condannata a riammettere il lavoratore in servizio e a corrispondergli per il periodo pregresso le retribuzioni maturate dal giorno della messa in mora, detratto l'aliunde perceptum.
5. Poste italiane spa articola sei motivi di ricorso. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
6. Con il primo motivo la società denunzia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)", assumendo ...
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