Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle clausole 2 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Della Rocca e la società Poste Italiane SpA (in prosieguo: la «Poste Italiane») in merito al rapporto di lavoro posto in essere con quest'ultima.
Contesto normativo
Il diritto dell'Unione
La direttiva 1999/70
3 Dal considerando 14 della direttiva 1999/70, fondata sull'articolo 139, paragrafo 2, CE, emerge che le parti contraenti dell'accordo quadro hanno inteso, tramite la sua conclusione, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
4 Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 1999/70, l'obiettivo di quest'ultima consiste nell'«attuare l'accordo quadro (...), che figura nell'allegato, concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».
5 Il quarto comma del preambolo dell'accordo quadro è redatto nei termini seguenti:
«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale. È intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale».
6 La clausola 2 dell'accordo quadro, intitolata «Campo d'applicazione», è così...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...