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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 12 giugno 2008, ha confermato - rigettando sul punto l'appello della S.A.T.A. S.p.A. - la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dipendente M.A., condannando la società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal lavoratore, ha poi condannato la società a corrispondergli tali retribuzioni al lordo, con gli accessori di legge.

    Il lavoratore, addetto "al fissaggio piantone guida a scatola sterzo", aveva effettuato, secondo quanto contestatogli dal datore di lavoro, con notevole negligenza tale operazione su una autovettura successivamente immessa sul mercato, con danno alla qualità del prodotto, all'immagine della società e con un potenziale pregiudizio all'incolumità delle persone.

    Nel confermare la illegittimità del licenziamento, la Corte territoriale ha osservato che era corretta la statuizione del Tribunale, secondo cui non vi era proporzione tra la condotta del lavoratore e la sanzione comminata; che per una analoga condotta era stata inflitta allo stesso dipendente la sanzione meno afflittiva di tre ore di multa; che non ricorreva nella specie l'ipotesi di cui all'art. 25, lettera h), CCNL metalmeccanici del 2003, la quale presuppone, ai fini del licenziamento con preavviso, la recidiva con almeno due provvedimenti disciplinari di sospensione dal lavoro.

    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di quattro motivi.

    Il lavoratore ha resistito con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 25 CCNL dei metalmeccanici dell'industria privata per errata applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1365 c.c..

    Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la sanzione espulsiva non è stata adottata, come può desumersi dalla contestazione disciplinare, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 25, lettera h), CCNL (recidiva con almeno due provvedimenti di sospensione), ma perchè il fatto commesso dal lavoratore configurava una notevole negligenza nello svolgimento dei compiti assegnatigli, ipotesi questa prevista dal predetto art. 25, comma 1, in relazione all'art. 24, lettera d).

    Aggiunge che la Corte d'appello non ha tenuto conto che l'elencazione, nel contratto collettivo, delle ipotesi alle quali può applicarsi il licenziamento è da ritenere meramente esemplificativa e non già tassativa, onde anche la negligenza e l'inaccortezza del prestatore di lavoro potevano dare dar luogo alla violazione degli obblighi di cui all'art. 2104 c.c., con conseguente legittimità del recesso.

    2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalle risultanze della prova testimoniale (teste G.) disposta d'ufficio dal giudice d'appello.

    In sede di esame tale teste aveva confutato la versione dei fatti fornita dal lavoratore, escludendo di essere stato avvisato dal medesimo circa asserite anomalie tecniche riscontrate nello "avvitatore" utilizzato per fissare il "piantone guida".

    Di tali dichiarazioni, però, la Corte territoriale non aveva tenuto conto ...

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