G.G., premesso di aver lavorato dal 15/9/74 al 31/3/97 come portiere di notte alle dipendenze della società Nordland srl e di aver inutilmente chiesto il passaggio al turno diurno a causa delle sue condizioni di salute, convenne quest'ultima innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma per sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive maturate, previa dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 28/10/98, con ordine di reintegra nel posto di lavoro.
Da parte sua la Nordland srl propose opposizione al decreto ingiuntivo intimatole per il pagamento dei contributi evasi in relazione alla posizione lavorativa del G..
Riunite le cause, il giudice adito accertò la legittimità del licenziamento, dopo aver rilevato che la società aveva altri due portieri diurni, per cui non avrebbe potuto collocare utilmente il ricorrente nell'organico; il giudicante ritenne, invece, fondata la sola domanda per differenze retributive non prescritte dovute a titolo di straordinario notturno e ferie e condannò la società al pagamento della somma di Euro 47.000 circa, oltre che a quella di Euro 25.000 per danno biologico accertato nella misura del 15%;
infine, respinse l'opposizione della società al decreto ingiuntivo.
A seguito di impugnazione principale della società e di impugnazione incidentale del G., la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18/3/08 - 23/2/09, ha respinto il gravame proposto dalla società ed ha accolto parzialmente quello formulato in via incidentale dall'ex dipendente, condannando la Nordland srl al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 1292,00 a titolo di differenze retributive accertate sulla base di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, confermando nel resto l'appellata...
1. Col primo motivo la società ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1 e 3, anche in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che i caratteri del lavoro effettivo consistono nell'applicazione assidua e continuativa con esclusione di quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, sicchè la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che la prestazione di un portiere di notte di un albergo, quale quella svolta dal G., rientrava tra le attività che implicano naturalmente un lavoro discontinuo, se non addirittura di semplice attesa o custodia. La ricorrente contesta, altresì, che fosse suo onere, come affermato dalla Corte di merito, quello di dimostrare che la suddetta prestazione lavorativa si era tradotta nei fatti in una sorta di mera reperibilità del dipendente.
A conclusione del motivo la ricorrente chiede di accertare se la prestazione di un portiere di notte di albergo implichi per sua natura una prestazione discontinua ai sensi del R.D. n. 692 del 1923, art. 3, con conseguente onere a carico del lavoratore di provare le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività.
2. Col secondo motivo è dedotta la carenza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalle modalità e dai tempi del servizio prestato dal lavoratore nell'arco di tempo fra orario iniziale ed orario finale dell'attività lavorativa. Si sostiene, in pratica, che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valorizzato gli elementi del fatto accertati in...
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