Con sentenza dei 30/10 - 18/12/07 la Corte d'appello di Milano rigettò l'impugnazione proposta dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a avverso la sentenza n. 4423/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da M.D., era stata dichiarata la nullità dell'art. 4, comma 5, del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16/2/00 per violazione del divieto di discriminazione di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 e conseguentemente confermò la sentenza gravata, mentre compensò tra le parti le spese del grado, sia in considerazione della soccombenza del lavoratore in ordine all'appello incidentale dal medesimo svolto con riferimento al mancato accoglimento del domanda inerente il riconoscimento del diritto alla maggiorazione per lavoro notturno, sia per l'esistenza di pronunce contrastanti sulla questione. Il giudice d'appello motivo il rigetto dell'appello principale spiegando che la violazione, da parte della società, della norma di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, era dipesa dal fatto che al M., esattore autostradale "part time", non era stato corrisposto un trattamento retribuivo riproporzionato per la ridotta entità della prestazione lavorativa eseguita rispetto a quella normalmente prestata dai lavoratori a tempo pieno, bensì un trattamento differenziato e deteriore per il solo fatto di aver svolto lavoro a tempo parziale.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Autostrade per l'Italia S.p.a che affida l'impugnazione a due motivi di censura. Resiste con controricorso il M.. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
1. Col primo motivo la ricorrente si duole dell'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) contestando che la Corte d'appello abbia potuto ritenere comparabile il lavoro svolto dal M., che opera su turni caratterizzati dalle sequenze di lavoro e di riposo meno gravose di quelle osservate dai lavoratori a tempo pieno, a quello eseguito da questi ultimi, nonostante il medesimo giudicante avesse correttamente escluso il diritto del ricorrente a ricevere le maggiorazioni previste dall'art. 11, comma 10, del suddetto c.c.n.l. per il personale impegnato in turni continui ed avvicendati come gli esattori di livello "C".
2. Col secondo motivo ci si duole dell'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) obiettandosi che la Corte territoriale aveva preso atto che vi erano ragioni oggettive che giustificavano un trattamento differenziato per l'indennità del lavoro notturno tra lavoratori "part-time" e quelli "full time", per cui non poteva non ritenersi essere caduta in contraddizione laddove aveva, poi, affermato che vi era stata violazione del divieto di discriminazione di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 per la sola ragione che la retribuzione del M. era risultata essere meno che proporzionale rispetto a quella percepita dagli esattori del livello "C", impegnati in turni continui ed avvicendati, asseritamente individuati come lavoratori comparabili. Ritiene la Corte che i due motivi di censura del ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto gli stessi impogono nel loro insieme di stabilire se il mancato riproporzionamento della retribuzione oraria di un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato in regime di "pari time...
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