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Estremi:
Cassazione civile, 2012,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza del 25.7.2007, la Corte di Appello di Campobasso rigettava il gravame proposto da C.E. avverso la sentenza del Tribunale di Larino, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal predetto, inteso ad ottenere la conversione del rapporto instaurato con contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con le conseguenze retributive di legge, siccome adibito a mansioni di manutenzione senza ricevere la formazione, ed il riconoscimento del diritto all'inquadramento, dall'inizio del rapporto, nella superiore qualifica D, posizione organizzativa 3, ed alle connesse differenze retributive, nonchè il riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario, svolto per indossare e dismettere il prescritto abbigliamento (c.d.

    tempo tuta).

    Osservava la Corte territoriale, dopo avere rilevato la mancata allegazione del CCNL dell'epoca, che i corsi frequentati erano sufficientemente diretti a formare il lavoratore operante nel settore chimico, che gli elementi probatori acquisiti avevano consentito di escludere la sussistenza di una approfondita conoscenza tecnica su plurime specializzazioni necessaria per l'inquadramento reclamato e che, quanto al tempo tuta, la attività di vestizione e svestizione era prevista in modo non tassativo, non era sanzionata, era effettuata in esiguo spazio temporale e non si concretizzava una eterodirezione al riguardo da parte del datore di lavoro, in relazione alla mancanza di ogni prescrizione sulla tempistica per l'operazione, anche se vi era precisa disposizione che la divisa dovesse essere indossata prima dell'entrata in reparto.

    Per la cassazione della decisione indicata ricorre il C., con tre motivi.

    Resiste la F.I.S. s.p.a., esponendo...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, il C. denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dolendosi del fatto che, pur avendo la Corte territoriale rilevato correttamente che il ricorrente era stato, sin dalla data della sua assunzione, applicato a compiti meccanici entro l'officina, aveva contraddittoriamente ritenuto valido il contratto di formazione relativo ad operaio chimico stipulato dalla resistente.

    Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa una fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento di qualifica superiore, rilevando come il contenuto delle mansioni, quale descritto dai testi escussi, sia riconducibile alla categoria superiore D, attenendo alla manutenzione completa delle pompe a tenuta doppia, all'individuazione dei guasti, allo smontaggio degli apparecchi meccanici. Assume che la declaratoria contrattuale della qualifica superiore rivendicata sia coerente con il contenuto delle mansioni espletate, avendo egli operato su macchinari diversi, che richiedevano una conoscenza ed una specializzazione molto approfondita e diversificata, e che il lavoro affidatogli era svolto in autonomia, essendo previsto l'intervento dei superiori solo all'insorgere di difficoltà complesse.

    Con il terzo motivo, si duole della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla richiesta di riconoscimento del diritto al compenso per straordinario in relazione al c.d. tempo tuta. Rileva che era stato emanato ordine di servizio, reieterato, in cui si prescriveva per i dipendenti addetti alla produzione ed ai servizi tecnici di ...

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