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Estremi:
Cassazione civile, 2012,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Grosseto, G.A. esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato da Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1.02-30.04.02 "per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi rimprendendo un più funzionale ricollocazione del personale sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all'attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17/18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002".

    Ritenendo illegittima l'apposizione del termine, detta dipendente chiedeva che venisse dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oltre il risarcimento del danno.

    2.- Accolta la domanda e proposto appello da Poste italiane s.p.a., la Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il 12.10.09 rigettava l'impugnazione. La Corte di appello riteneva che, in violazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, comma 2, le ragioni effettive per le quali era stato apposto il termine non fossero state specificate, mancando la descrizione delle concrete esigenze datoriali che avevano suggerito la stipula di un contratto a termine, nonchè ogni riferimento al nesso esistente tra dette esigenze e l'assunzione.

    3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane. Si difende con controricorso G..

    Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    4.- I motivi dedotti da Poste Italiane possono essere sintetizzati come segue.

    4.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, e carenza di motivazione.

    Premesso che la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, attuativo della direttiva 1999/70/CE, ha fatto venir meno il carattere eccezionale di tale tipo di assunzione, la ricorrente lamenta che il giudice non abbia immotivatamente preso in considerazione la causale del contratto, nel quale erano enunziate per iscritto le esigenze specifiche prese poste a suo fondamento. Ove avesse considerato che l'assunzione del lavoratore, era stata motivata con l'esigenza di dare attuazione ad una serie di accordi sindacali sulla mobilità introaziendale e che erano venute meno non solo la rigida tipizzazione della L. n. 230 del 1962, ma anche il sistema di predeterminazione contrattuale previsto dalla L. n. 56 del 1987, il giudice avrebbe dovuto ritenere soddisfatta l'esigenza di specificazione richiesta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2.

    Il riscontro oggettivo di tale specificazione, inoltre, avrebbe potuto essere compiutamente realizzato mediante l'espletamento dei mezzi istruttori offerti dal datore di lavoro.

    4.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, ed errar in procedendo, contestandosi un passaggio della motivazione della sentenza impugnata, in cui il giudice, nel ricostruire il tenore della disciplina normativa applicabile, ne delinea la coerenza costituzionale. La società ricorrente contesta l'affermazione che il datore dovrebbe indicare il nominativo del lavoratore da sostituire con contratto a termine per...

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