La Corte d'appello di Palermo rigettava la domanda proposta da M.M. avverso il Ministero della Giustizia, di cui era dipendente, nonchè contro il Ministero delle Finanze per ottenere la intera retribuzione per i 30 giorni di congedo parentale per il figlio minore di età compresa tra i tre e gli otto anni. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre, mentre i Ministeri resistono con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, comma 1, lett. a) conferisce il diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, nei primi otto anni di età del bambino. Quanto al trattamento economico, il successivo art. 34 dispone che per detto periodo spetta, fino al terzo anno di vita del figlio, il 30% della retribuzione, mentre dal terzo all'ottavo anno (in cui pure il congedo è consentito) l'indennità del 30% della retribuzione è dovuto solo se l'interessato sia titolare di reddito inferiore ad una certa soglia. La ricorrente invoca invero il dettato del contratto collettivo del comparto Ministeri, che reca un trattamento più favorevole, rispetto a quello legale, sopra illustrato, e ciò è consentito dal medesimo D.Lgs. n. 151, art. 1, comma 2 che fa salvi appunto i trattamenti più favorevoli stabiliti dai contratti collettivi. Viene dunque in applicazione, il che è pacifico tra le parti, l'art. 10 del CCNL di comparto 1998/2001 code contrattuali:
secondo la ricorrente la lettera c) di tale disposizione le conferirebbe il diritto, per i primi trenta giorni di congedo, alla retribuzione piena, anche nel caso che interessa, in cui il bambino aveva un'età compresa tra i tre e ...
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