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Estremi:
Cassazione civile, 2011,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.1. Con sentenza n. 676/08, pubbl. il 29.10.08, il Tribunale di Teramo accoglie, per quanto di ragione e per quel che qui ancora rileva, l'opposizione dispiegata da D.G.V. avverso l'esecuzione in suo danno intrapresa, in forza di titoli esecutivi che trovavano causa nel pregresso rapporto di lavoro, da I. C.L., escludendo la debenza, dal totale precettato, della somma richiesta da quest'ultima a titolo di ritenute fiscali e previdenziali.

    1.2. Avverso tale capo di detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, la I.; non svolge attività difensiva l'intimato. A seguito di relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in data 28.12.09, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio e la ricorrente ha prodotto memoria:

    all'esito, la Corte ha disposto, all'udienza del dì 11.2.10, la rimessione alla pubblica udienza; ed a quest'ultima il difensore della ricorrente discute oralmente la causa.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    2. La ricorrente:

    2.1. con il primo motivo, denunciando violazione della L. 4 aprile 1952, n. 218, artt. 19 e 23, assume che le somme dovute alla lavoratrice quali differenze retributive per gli anni pregressi costituiscono retribuzioni arretrate, relativamente alle quali obbligato al versamento dei contributi previdenziali è il datore di lavoro; concludendolo con il seguente quesito: ... dica la Corte, considerate le differenze salariali determinate dal Giudice sulla base della qualifica riconosciuta dal datore di lavoro, come violazione da parte di questi, dell'obbligazione retributiva, considerato altresì che le ritenute stesse non sono state effettuate alla scadenza dei singoli periodi di paga, se sia o no conforme al dettato della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, ritenere il datore di lavoro come debitore esclusivo dei contributi dovuti sulle somme stesse mandando indenne il lavoratore, sulle differenze in questione, della contribuzione previdenziale a suo carico;

    2.2. con il secondo motivo, deducendo violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le trattenute fiscali sulle sonane dovute al lavoratore dovessero essere effettuate prima della data del pagamento, anzichè a quella di questo; concludendolo con il seguente quesito: dica la Corte di Cassazione se è conforme o no al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, e succ. mod. decurtare le ritenute fiscali prima del materiale pagamento della somma dovuta.

    3. I motivi sono manifestamente fondati, dovendo l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali:

    3.1. effettivamente, in caso di...

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