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Estremi:
Cassazione civile, 2011,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con sentenza del 22 febbraio 2007, la Corte d'Appello di Salerno respingeva il gravame svolto da I.B. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della ASL/(OMISSIS) Salerno per aver effettuato turni di reperibilità passiva in giorni festivi senza godere di un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva, nel periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2003.

    2. La Corte territoriale, ricostruita la normativa in tema di diritto al riposo compensativo del dipendente distolto dal godimento del diritto al riposo nei giorni festivi perchè obbligato alla messa a disposizione delle energie lavorative in vista di una possibile chiamata in servizio, poi non realizzatasi (cd. reperibilità passiva), riconosceva il diritto soggettivo perfetto al riposo, in nessun modo condizionato ad un'espressa domanda da parte del dipendente, con corrispondente obbligo dell'amministrazione di consentirne la fruizione; negava il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica subita per non aver la parte assolto l'onere di allegare e provare il pregiudizio sofferto e la sua dipendenza causale.

    3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, I. B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

    L'intimata ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

    5. Inoltre, ritiene preliminarmente il Collegio che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente espressamente richiesto, nelle conclusioni rassegnate, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al rigetto della domanda introduttiva del ricorso. Invero, l'erronea formulazione delle conclusioni del ricorso per cassazione ove non sia riportata espressamente la richiesta della cassazione della sentenza con rinvio ad altra Corte d'appello o alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, peraltro riportata nell'incipit della parte 3^ del ricorso per cassazione, costituisce evidente errore materiale, ininfluente anche sotto il profilo che le conclusioni non fanno parte degli elementi che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità.

    6. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, comma 5, e art. 7, comma 6 CCNL 20/9/2001 integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7/4/1999; dell'art. 32 Cost., art. 36 Cost., comma 3, art. 41 Cost.; delle Convenzioni OIL 19/11/1921, n. 14 e 26/6/1957, n. 106; dell'art. 5 della direttiva 93/104/CE; dell'art. 2109 c.c., comma 1 e art. 2087 c.c.; del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9. Si censura la decisione per aver violato il diritto costituzionalmente garantito al riposo compensativo e all'integrità psico-fisica del lavoratore e per non aver considerato che il danno da usura psico- fisica va rapportato alla prestazione lavorativa effettuata nel giorno destinato al riposo compensativo onde è la stessa violazione del diritto al riposo produttiva di un danno, da usura psicofisica, ...

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