ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 1999,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    1. Frigo Giorgio proponeva appello con ricorso al Tribunale di Vicenza avverso la sentenza n. 63-96, pronunciata il 19-6-13-8-1996 dal Pretore di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, con cui era stata dichiarata prescritta l'azione da lui promossa nei confronti del Lanificio Pietro Cazzola s.r.l., con sede in Schio, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo a versargli la somma di L. 11.766.850 a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato versamento dei contributi all'INPS per il periodo 1-17-1945-30-11-1947 in cui egli aveva lavorato presso il Lanificio stesso. Detto importo corrispondeva a quello richiesto dall'ente previdenziale per coprire il periodo di contribuzione mancante, necessaria per la costituzione a favore del Frigo della rendita vitalizia reversibile corrispondente ai contributi omessi.

    A sostegno dell'impugnazione il Frigo si doleva che il Pretore aveva erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da lui vantato a decorrere dalla scadenza dei contributi omessi, o meglio dalla conoscenza avuta dal lavoratore di dette omissioni, piuttosto che dalla data del suo collocamento in pensione. Poiché egli era stato posto in pensione nel dicembre del 1983, il ricorso da lui presentato avanti al Pretore il 26-5-93 era da ritenersi proposto prima del compimento dei dieci anni da quella data e quindi il preteso diritto non era ancora prescritto. Per il computo del termine di prescrizione andava considerato, inoltre, che egli aveva formulato la domanda chiedendo al datore di lavoro la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338-1962.

    L'appellante chiedeva pertanto che, in riforma della impugnata decisione, il Lanificio Pietro Cazzola venisse condannato a versargli, a titolo di risarcimento del danno, la somma di L. 11.766.850, o la...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Con il primo motivo di ricorso il Frigo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 legge 12.8.1962 n. 1338 e dell'art. 2116, comma 2, cod. civ., nonché l'erronea interpretazione della natura della domanda e la motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).

    In particolare ribadisce che il momento da cui decorre la prescrizione si individua in quello in cui avviene la perdita della prestazione previdenziale. Quindi ha errato il Tribunale laddove ha confermato la sentenza pretorile che ha dichiarato estinto il diritto al risarcimento per prescrizione, perché il ricorso giudiziario - secondo il Tribunale - è stato presentato nel 1993, vale a dire dopo più di dieci anni dalla conoscenza dell'omissione contributiva. 2. Con il secondo motivo di ricorso il Frigo deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di regolamento delle spese processuali. 3. Il primo motivo del ricorso è fondato.

    La questione (di diritto) posta dalla difesa del ricorrente consiste essenzialmente nell'identificazione del dies a quo del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria avente ad oggetto il rimborso della somma (di L 11.766.850) versata dal Frigo all'INPS (il 27 ottobre 1983) per costituire (ex art. 13 legge n.1338 del 1962) una rendita vitalizia sostitutiva dei contributi omessi dal datore di lavoro (nel periodo 1 novembre 1945 - 30 novembre 1947).

    Secondo la sentenza impugnata tale dies a quo va fissato in generale nella data di prescrizione dei contributi non versati (nella specie: 30 novembre 1957). La medesima pronuncia poi contiene una ulteriore puntualizzazione tesa a differire nel tempo tale data; afferma infatti che rileva in realtà la data della conoscenza da parte del lavoratore dell'omissione contributiva (nella specie: 5 ottobre 1982, data di...

  • Note redazionali:
    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo
please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...