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Estremi:
Cassazione civile, 2008,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso al tribunale di Foggia, a suo tempo regolarmente depositato, R.A. proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dall'ufficio territoriale del Governo di quella città a seguito dell'impugnazione del verbale redatto dai vigili urbani del Comune di (OMISSIS), per avere circolato alla guida di un imprecisato veicolo a velocità eccessiva nell'ambito territoriale, superando in tal modo il limite massimo consentito il giorno (OMISSIS). Con quel provvedimento era stato intimato il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di L. 100.000 all'interessato.

    L'opponente deduceva che quei vigili non erano competenti, in quanto avevano operato fuori dalla cinta urbana; la taratura dell'autovelox non era da ritenere funzionante, in quanto non era stata sottoposta a controllo prima dell'uso, ed inoltre la contestazione non era stata immediata; pertanto chiedeva l'annullamento del verbale stesso, e della conseguente ordinanza-ingiunzione.

    L'ufficio territoriale del Governo di Foggia si costituiva con memoria difensiva, con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, siccome infondata.

    Il giudice, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'ordinanza- ingiunzione, osservando che quei vigili avessero operato fuori dal territorio del Comune, e perciò non erano competenti a rilevare l'infrazione.

    Avverso quella decisione l'ufficio territoriale del governo proponeva ricorso per cassazione, e questo Giudice di legittimità, in accoglimento dello stesso, cassava la sentenza impugnata con rinvio al tribunale della stessa sede per nuovo giudizio.

    Il tribunale, in composizione monocratica, con sentenza del 28.4.2003, in accoglimento dell'opposizione, ha annullato il provvedimento prefettizio e compensato le spese,...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., e art. 384 reg. esec. C.d.S. in quanto il giudice non avrebbe considerato che la violazione era stata rilevata con apparecchiatura automatica regolarmente omologata, e che lo sviluppo della fotografia era avvenuto successivamente sul negativo della pellicola, sicchè l'accertamento era stato regolare, ed inoltre la contestazione non poteva essere stata immediata.

    La censura non va condivisa.

    Va premesso che in tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto "autovelox"), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 C.d.S. demanda l'espletamento dei servizi di che non può essere effettuato, in via esclusiva, da Soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere nè presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12 C.d.S. (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 2952 del 20/03/1998, Sezioni Unite: n. 2952 del 1998, n. 7306 del 1996).

    Ciò posto, tuttavia va osservato che il tribunale ha messo in rilievo che nel caso in esame non risultava che i due vigili urbani avessero compiuto alcuna operazione nel rilevamento della...

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