ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2010,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte d'appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 16 novembre 2005, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da B. A. avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva respinto la domandala lui svolta nei confronti della datrice di lavoro Carrozzeria Luigi Dalla Via s.p.a., di risarcimento danni ex art. 2087 c.c. in relazione alla sindrome da tunnel carpale al polso pretesamente contratta nel lavoro.

    La Corte territoriale ha viceversa accolto l'appello incidentale della società avverso il riconoscimento dei danni da ipoacusia da risarcire al B., operato dal giudice di primo grado limitatamente a quelli derivanti dall'aggravamento della malattia verificatosi nel (OMISSIS), in quanto ritenuto non coinvolto dalla prescrizione decennale accertata con riguardo all'insorgere nel (OMISSIS) della malattia.

    Sulla prima questione, la Corte territoriale ha rilevato la novità delle richiesta formulata solamente in appello relativamente alla sindrome del tunnel carpale al polso sinistro, laddove in primo grado la domanda sarebbe stata riferita esclusivamente al polso destro.

    Inoltre e comunque, anche con riferimento al preteso danno al polso destro, i giudici hanno accertato l'inesistenza di specifici motivi di appello avverso la sentenza dì rigetto della relativa domanda, essendosi il ricorrente limitato a riprodurre il contenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c., censurando la decisione del primo giudice, relativa all'assenza di nesso di causalità tra il lavoro espletato e la malattia, col tardivo deposito di osservazioni scritte di un medico, neppure nominato consulente di parte.

    In ordine alla seconda questione, la Corte territoriale ha ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, qualora una unica ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    B.A., dopo avere riassunto la vicenda processuale;

    avere dichiarato non convincente la "tesi" della Corte territoriale in merito alla novità della richiesta di danni per la responsabilità contrattuale della datrice di lavoro in ordine al verificarsi della sindrome del tunnel carpale al polso sinistro;

    avere lamentato che la stessa Corte avrebbe trascurato la circostanza che la manifestazione del morbo in questione era avvenuta in costanza di rapporto di lavoro e dopo avere valutato come non pertinente al caso di specie il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla teoria dell'aliquid novi in materia di prescrizione del diritto al risarcimento danni, deduce i seguenti motivi di ricorso: "Violazione di legge in relazione all'art. 360 c.p.c., punto n. 3 e n. 5.

    Omessa CTU medico legale in appello - Erroneo utilizzo delle risultanze della CTU di primo grado in relazione all'omessa CTU in appello. Errata applicazione di norma di legge - Mancata ricostruzione anamnestica specialistica otorinolaringoiatra per il periodo in contestazione (post. 1989) - Vizio logico-giuridico - Erroneo utilizzo delle risultanze peritali di ufficio e di parte - omessa/erronea valutazione del fatto - Omessa valutazione della prescrizione -Mancata valutazione dell'aggravamento/frazionamento del danno - in subordine mancata valutazione del metus".

    Premesso che il lavoratore dipendente si viene normalmente a trovare n una situazione di metus nei confronti del datore di lavoro, situazione che dovrebbe indurre a ritenere che la prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, che nel caso di specie sarebbe avvenuta nel (OMISSIS), il ricorrente si limita a riprodurre ampi stralci del ricorso introduttivo del giudizio e...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...