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Estremi:
Cassazione civile, 1989,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso del 21.1.1981 al Pretore di Firenze la S.p.A. Colibrì, premesso che con varie domande presentate dal 19.3.1979 al 29.3.1980 aveva chiesto di essere ammessa all'integrazione salariale ordinaria per una parte del proprio personale lavorante ad orario ridotto, a causa della mancanza di ordini di assortimento, e che tali domande erano state accolte con provvedimento del 25.6.1980 dalla Commissione Provinciale; che il Comitato speciale, con decisione 25.11.1980, aveva accolto l'avverso ricorso dell'INPS; tanto premesso, chiedeva che l'INPS venisse condannato al pagamento delle ore di integrazione.

    Costituitosi il contraddittorio, l'Istituto si opponeva alla domanda, deducendo che la richiedente non si trovava nelle condizioni per poter richiedere l'invocato beneficio.

    L'adito pretore, con sentenza 1.2.1982, accoglieva la domanda, con riferimento alle ore di integrazione "già autorizzate con provvedimento 25.6.1980".

    A del tutto analogo ricorso presentato il 16.12.1982, faceva seguito la sentenza 27.6.1983 con cui il Pretore fiorentino condannava l'INPS al pagamento delle ore di integrazione "già autorizzate per il periodo 31.3-19.4.1980".

    L'INPS impugnava i due provvedimenti. Il Tribunale di Firenze, riuniti gli appelli, con sentenza 31.5-5.6.1985, in totale riforma delle due decisioni pretorili, respingeva le domande avanzate dalla S.p.A. Colibrì.

    Il collegio contestava alla Colibrì di non aver fornito convincenti elementi di disamina, stante l'assoluta genericità del richiamo ai pretesi effetti della crisi di mercato sulla specifica situazione aziendale.

    Ricorre per cassazione la curatela del fallimento della S.p.A. Colibrì adducendo un unico motivo.

    L'INPS resiste con controricorso e memoria, proponendo...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

    Con l'unico motivo del suo ricorso, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente principale sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di "giustificare l'incidenza della crisi settoriale sul tipo di organizzazione del lavoro della società".

    Con l'unico motivo de suo ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., degli artt. 12 DL LGT 9.11.1945 n. 788, 7 U.C. D.L.C.P.S. 12.8.1947 n. 869, 9 comma 2 L: 20.5.1975 n. 164 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'Istituto sostiene che nella materia dedotta in giudizio non è ravvisabile una posizione soggettiva tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

    La controversia è stata rimessa alla S.U. perché è stata prospettata dalla difesa dell'INPS una questione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in subiecta materia.

    La questione di giurisdizione riguarda il problema già esaminato da queste S.U. con la sentenza n. 5454 del 20 giugno 1957, con la quale si è affermato che "in tema di integrazione salariale, tanto quella ordinaria autorizzata dal Ministero del lavoro, l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo in correlazione alla disciplina normativa di detta integrazione, come tali tutelabili dinanzi al giudice ordinario, postula il provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'integrazione medesima, il quale costituisce atto di natura discrezionale e di portata costitutiva; prima di siffatto provvedimento, il datore di lavoro ed il lavoratore sono portatori di meri interessi legittimi, rispetto ai benefici discendenti dalla suddetta disciplina e, pertanto, il datore di lavoro, che insorga contro il diniego dell'autorizzazione, deve adire il...

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