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Estremi:
Cassazione civile, 2009,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    L'oggetto del contendere e' costituito dalla determinazione della effettiva natura, di collaborazione professionale o invece di lavoro subordinato, di un rapporto intercorso dal marzo 1999 al marzo 2001 tra il signor G.C. e la societa' Kabelsystem s.r.l..

    Il signor G. conveniva in giudizio la societa' sostenendo che (nonostante la diversa qualificazione, di "collaborazione professionale", contenuta nella scrittura privata sottoscritta dalle parti), si era trattato in realta', per le modalita' di espletamento e le caratteristiche della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato nella qualita' di dirigente industriale.

    Sosteneva, inoltre, che il licenziamento che gli era stato intimato doveva ritenersi ingiustificato.

    Chiedeva percio' la condanna della ditta al pagamento di una serie di voci retributive (in particolare dell'indennita' sostitutiva del preavviso, pari ad otto mensilita', e dell'indennita' supplementare, prevista dall'art. 19 del contratto collettivo per i dirigenti industriali nella misura massima di 22 mesi di preavviso, ma anche di ferie non godute, indennita' di trasferta, rimborsi chilometrici, contributi e TFR, tutte le indennita', nella misura del 2%, per i fatturati realizzati, e per quelli da realizzare nei dodici mesi successivi allo scioglimento del rapporto, ed infine le retribuzioni non corrisposte dei mesi di febbraio e marzo 2001).

    Sosteneva, inoltre, che il comportamento della societa' aveva danneggiato la sua immagine professionale e gli aveva provocato uno stress psico - fisico e chiedeva il risarcimento dei danni che ne erano derivati.

    Costituitosi il contraddittorio, nel corso del giudizio di primo grado il giudice ordinava in via d'urgenza alla societa' il pagamento di alcune voci retributive e,...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. per avere erroneamente affermato che la sussistenza di alcuni elementi cosi' detti secondari della subordinazione sia sufficiente ad integrare il rapporto di lavoro subordinato, nonche' l'insufficiente e contraddittoria motivazione; nel secondo lamentano la violazione e falsa applicazione dello stesso art. 2094 c.c. e degli artt. 99, 112 c.p.c., dell'art. 414 c.p.c., n. 4, per avere erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro in assenza dell'allegazione nel ricorso dei fatti costitutivi essenziali della fattispecie, e l'omessa motivazione; nel terzo motivo denunziano, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2094, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 229 c.p.c. per avere erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro in presenza di ammissioni e dichiarazioni del G. che - secondo i ricorrenti - escludevano la sussistenza di direttive, o la sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro o la sua sottoposizione agli organi di vertice della societa', nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

    2. Nei limiti di questa motivazione il ricorso e' fondato e deve essere accolto.

    I vari motivi di impugnazione sono connessi tra loro e debbono percio' essere esaminati congiuntamente.

    Le censure svolte in puro diritto non sono giustificate.

    Sotto questo profilo il primo motivo e' infondato, perche' non e' esatto che il giudice di merito abbia affermato che la sussistenza di quelli che i ricorrenti indicano come elementi secondari della subordinazione era sufficiente ad integrare il rapporto di lavoro ...

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