ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2003,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Pretore di Ancona, Paolo Giuliani conveniva in giudizio la Soc. coop. a.r.l. COAL, impugnando il licenziamento intimatogli da detta società in data 7.5.1993 per superamento del periodo di comporto e chiedendo il risarcimento del danno alla salute subito per effetto di una violazione degli artt. 41 Cost. e 2087 c.c.

    Costituitosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva l'impugnativa del licenziamento e rigettava l'altra domanda.

    Questa sentenza, appellata in via principale dalla Soc. coop. a r.l. COAL e in via incidentale da Paolo Giuliani, era parzialmente riformata dal Tribunale di Ancona, che rigettava sia l'impugnativa del licenziamento, sia la domanda di risarcimento del danno.

    Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il datore di lavoro non ha l'obbligo di concedere le ferie in corso di malattia al fine di evitare il superamento del periodo di comporto, considerato che, a norma dell'art. 2109 c.c., il periodo di godimento delle ferie viene stabilito dal datore di lavoro, tenendo presenti le esigenze dell'impresa e gli interessi del lavoratore, e che non può configurarsi, in assenza di un'espressa domanda da parte del lavoratore, la "fictio" di una domanda presunta del medesimo o quella della fruizione da parte sua, in costanza di malattia, di un periodo feriale di ristoro psicofisico.

    Il Giuliani ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.

    La società intimata resiste con controricorso.

    Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con ricorso si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2109 e 2110 c.c., unitamente a carenza di motivazione su un punto decisivo. Si lamenta che il giudice di appello abbia trascurato che, stante la profonda prostrazione fisio - psichica provocata al Giuliani dalla malattia insorta e il conseguente suo stato di confusione mentale, il medesimo non aveva potuto rendersi conto del rischio di perdere il posto di lavoro a causa dell'approssimarsi del termine di scadenza del periodo di comporto: in tale situazione doveva ritenersi esatta la tesi, fatta propria dal giudice di primo grado, dell'obbligo del datore di lavoro di concedere le ferie al lavoratore malato, anche in mancanza di una sua precisa richiesta, allo scopo di far interrompere il periodo di comporto in fase di completamento. La questione, d'altra parte, era concretamente rilevante, poiché il lavoratore aveva maturato nove giorni di ferie e gli stessi sarebbero stati sufficienti al fine di prevenire il superamento del periodo di comporto, anche perché la malattia era cessata in data 8 maggio 1993.

    Il ricorso non è fondato.

    Secondo il prevalente e condivisibile orientamento di questa Corte, non può configurarsi un'incondizionata facoltà del lavoratore assente per malattia e ulteriormente impossibilitato a riprendere servizio di sostituire alla malattia il godimento delle ferie maturate quale titolo della sua assenza; tuttavia il datore di lavoro, nell'esercizio del suo diritto alla determinazione del tempo delle ferie, dovendo attenersi alla direttiva dell'armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro (art. 2109 c.c.), è tenuto, se sussiste una richiesta del lavoratore di imputare a ferie un'assenza per malattia, a prendere in debita considerazione il fondamentale interesse del richiedente ad evitare la perdita del posto...

  • Note redazionali:
    Contenuto riservato agli abbonati
    Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo
please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...