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Estremi:
Cassazione civile, 2000,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Pretore di Modena notificato in data 1.2.1991 Guglielmo Gelati, premettendo di essere stato dipendente con mansioni di autista della Società Lucchi Trasporti S.r.l. e di avere svolto almeno trenta ore di lavoro straordinario alla settimana senza essere stato retribuito e senza ottenere il pagamento dell'indennità, contrattualmente prevista, dal maneggio di danaro, chiedeva che la società convenuta venisse condannata al pagamento della complessiva somma di 37.499.699 o di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

    Con sentenza in data 17 giugno-13 agosto 1993 il Pretore rigettava la domanda.

    Il Tribunale di Modena con sentenza in data 16 aprile 1997 rigettava l'appello proposto dal Gelati e compensava le spese del giudizio.

    Il giudice del gravame osservava, in particolare, che non era stata offerta alcuna dimostrazione della sussistenza di un accordo circa il pagamento forfettizzato dello straordinario, non essendo stato prodotto al riguardo alcun atto scritto.

    Nè in proposito poteva essere utilizzata la deposizione testimoniale resa dal Bigiani, in quanto lacunosa e insufficiente.

    Tuttavia - proseguiva il Tribunale - era risultata pacifica tra le parti la circostanza che gli autisti avevano sempre percepito lo straordinario in misura forfettizzata predeterminata e in modo continuato.

    Tale metodo di pagamento, secondo il Tribunale, consentiva di considerare come sussistente all'interno dell'azienda ai sensi dell'art. 2078 c.c. una volontà negoziale costante, predeterminata, e generalizzata, diretta alla liquidazione forfettaria dello straordinario, da ritenersi lecita in quanto più favorevole al lavoratore.

    Intatti, aggiungeva il Tribunale, il pagamento forfettizzato evita al lavoratore la...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo di ricorso il Gelati deduce che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c., abbia ritenuto la pressi praticata dalla società di corrispondere agli autisti il compenso per lavoro straordinario in misura forfettizzata come una clausola migliorativa rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

    In realtà le organizzazioni sindacali, pur avendo firmato un accordo in relazione ai trasporti nazionali, lo avevano respinto, perché ritenuto inadeguato, in relazione ai trasporti internazionali, cui ora addetto il ricorrente.

    Conseguentemente non poteva essere inibito al lavoratore di dimostrare il diritto ad avere corrisposta la differenza tra lo straordinario forfettizzato e quello maggiore corrispondente al lavoro effettivamente svolto e non poteva, perciò, essere considerata di maggior favore per il lavoratore la forfettizzazione dello straordinario, perché lo esonererebbe dal dimostrarne la sussistenza.

    Il dedotto motivo è fondato.

    A differenza della pattuizione o della disposizione datoriale, imposta nell'esercizio dei poteri gerarchici e organizzativi i che preveda un numero minimo di ore di lavoro straordinario retribuito, indipendentemente dalla prova dell'avvenuta effettiva prestazione lavorativa,, tale pattuizione o disposizione deve considerarsi rispettivamente, nulla o inefficace se stabilisce, invece, che il lavoro straordinario sia retribuito in una misura forfettizzata, indipendentemente dal fatto che esso venga prestato in eccedenza (v.

    Cass. 24.6.1986 n. 4209).

    Siffatta previsione, infatti, comporterebbe in danno del lavoratore una inammissibile rinuncia preventiva a un diritto non ancora sorto ed eventualmente acquisibile con la prova,...

  • Note redazionali:
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