1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, giudice del lavoro, in data 19 gennaio 2005, respingeva la domanda di B.N., dipendente della società cooperativa agricola Valle del Dettaino r.l., intesa ad impugnare il licenziamento intimatogli il 25 settembre 2003 per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, pari a dodici mesi durante l'arco degli ultimi ventiquattro mesi. Per quanto rileva nella presente sede di legittimità, la Corte d'appello osservava che: a) la datrice di lavoro non era tenuta a comunicare i singoli giorni di assenza per malattia, così come preteso dal dipendente; b) il periodo di comporto previsto dal c.c.n.l. era stato superato, in quanto il B. era rimasto assente per 364 giorni negli ultimi ventiquattro mesi, non potendosi, peraltro, condividere l'assunto del lavoratore, secondo cui il calcolo delle assenze andava effettuato "a mese" computando solo le assenze continuative di un mese, nè potendosi escludere dal calcolo il periodo di assenza - dedotto dal lavoratore - successivo ad infortunio sul lavoro, pari a 133 giorni (dal 30 dicembre 2002 all'11 maggio 2003), che per tale periodo l'INAIL non aveva riconosciuto l'esistenza di una "ricaduta" connessa all'infortunio; c) non poteva configurarsi una violazione del principio dell'immediatezza del recesso, poichè il lasso di cinque mesi fra il superamento del periodo di comporto e il licenziamento doveva ritenersi congruo, anche in relazione alla necessaria valutazione datoriale circa le gravi conseguenze del recesso in pregiudizio del lavoratore.
2. Avverso tale sentenza il B. propone ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di impugnazione, illustrati con memoria ai sensi...
1. In via preliminare, va disattesa la deduzione del ricorrente, formulata in sede di discussione, circa la intempestività del controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c.; risulta, infatti, che l'atto è stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario in data 21 marzo 2007 (in tempo utile rispetto alla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 9 febbraio 2007), sebbene con l'indicazione del destinatario, per errore materiale, come avvocato "Scarrozzi" anzichè "Scartozzi" (indicazione comunque idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, ancor prima dell'avvenuta rinnovazione della notificazione al medesimo avvocato Scartozzi).
2. Il ricorso si articola in cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 2 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente domanda alla Corte, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., di affermare che la datrice di lavoro, in relazione alla specifica richiesta avanzata dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, era tenuta a indicare le giornate di assenza, onde consentire un'adeguata difesa.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 e 2963 c.c., art. 1362 c.c., e segg., dell'art. 155 c.p.c., dell'art. 41 del c.c.n.l. per le aziende cooperative alimentari ovvero dell'art. 47 del c.c.n.l. per l'industria alimentare, nonchè vizio di motivazione. Si chiede alla Corte di affermare che le citate disposizioni contrattuali, l'una o l'altra applicabile nella specie, nella parte in cui fanno riferimento al "mese" di conservazione del posto di lavoro, prevedono un criterio di calcolo del periodo di comporto operato secondo il calendario...
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