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Estremi:
Cassazione civile, 2005,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza del 21-12-1999 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda proposta da A.A. nei confronti dell'ENEL Distribuzione s.p.a., intesa ad ottenere la condanna della società al pagamento delle indennità corrispondenti alla mancata concessione dei permessi retribuiti, ex art. 20, 3° comma, del contratto collettivo di categoria, in ragione degli esami sostenuti, presso la Scuola diretta a fini speciali in tutela delle risorse territoriali, organizzata e gestita dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di L'Aquila, per il conseguimento del diploma di esperto in tutela ambientale.

    In specie il Giudice rilevava che "al di là del nomen juris attribuito" al detto diploma, si era "di fronte ad un corso di studi gestito ed organizzato dalla Facoltà di Ingegneria di L'Aquila di durata biennale e successivo alla scuola media superiore", come tale rientrante tra le fattispecie contemplate dall'art. 20 del c.c.n.l. e dagli artt. 17 e 18 del medesimo contratto.

    Con ricorso del 6-9-2000 proponeva appello l'ENEL, osservando che il particolare trattamento invocato dall'A. (in specie permessi orari retribuiti, nella misura di due ore giornaliere, per un periodo massimo di 10 giorni per ogni esame universitario) andava ben oltre la previsione di cui all'art. 10 della legge n. 300 del 1970 ed era accordato esclusivamente ai lavoratori che frequentavano corsi per il conseguimento di laurea o diploma universitario.

    Sosteneva, quindi, la società appellante che il corso di studi frequentato dall'A. non dava diritto al conseguimento di un titolo di studio qualificabile come diploma universitario, mentre era, altresì, dubitabile che il titolo de quo avesse valore legale.

    La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 22-1-2002, in accoglimento dell'appello rigettava la domanda dell'A. e compensava le spese...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 300 del 1970, degli art. 1362 e seguenti c.c., con riferimento agli artt. 17, 18 e 20 del ccnl per i dipendenti dell'Enel, degli artt. 1, 5, 7 e 9 del d.p.r. n. 162 del 1982, degli artt. 1, 2, 7, 9 e 16 della legge n. 341 del 1990, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, 1° comma n. 3 e n. 5 c.p.c..

    In sostanza il ricorrente, dopo aver richiamato la normativa legale e quella contrattuale in materia, ha dedotto che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che il diploma di esperto in tutela ambientale, conseguito dall'A. non fosse equiparabile ad un "diploma universitario", come previsto dall'art. 20 del ccnl (dubitando persino che i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, in mancanza dei decreti previsti dall'art. 9 del d.p.r. n. 162 del 1982, avessero valore legale), in tal modo violando la normativa legale ed interpretando non correttamente (in specie in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.) la normativa contrattuale.

    Il motivo è fondato.

    L'art. 10 della legge n. 300 del 1970 al primo comma prevede che "i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali".

    Ai fini, quindi, del riconoscimento del diritto in esame si deve definire come corso regolare di studio quello istituito presso una delle scuole previste dal citato comma primo, "che richieda una regolare...

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