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Estremi:
Cassazione civile, 2001,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Franco Rongoni ed altri nove ricorrevano, al Pretore di Milano lamentando che l'Inps, quale gestore del Fondo di garanzia, aveva loro corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della Termozeta Elettrodomestici spa., in concordato preventivo, con i soli interessi e rivalutazione maturati fino al giorno della sentenza di omologazione del concordato preventivo e chiedendo che, invece, fosse accertato il loro diritto a conseguire tali accessori dalla maturazione del credito al saldo, con la condanna dell'Inps al conseguente pagamento. L'Inps resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Pretore.

    L'appello proposto dall'Inps veniva respinto dal Tribunale di Milano, che faceva applicazione del principio, secondo cui l'ente gestore del Fondo subentra nella stessa posizione del datore di lavoro, senza che la natura sostanziale del debito cambi natura, neanche in relazione alla previsione, a favore dell'Inps, di un termine per il pagamento di 60 giorni, a norma dell'art. 2, settimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297.

    Contro questa sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione.

    Il Rongoni e i suoi litisconsorti resistono con controricorso e hanno depositato memoria.

  • Diritto

    Motivi della decisione

    L'Inps lamenta la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, degli artt. 429 e 442 c.p.c., e degli artt. 52, 54, 95, 97, 110, 111 della legge fallimentare in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 cp.c., affermando che il giudice di appello, nel riconoscere anche il diritto alla svalutazione maturatasi dopo la definizione della (*) stato passivo fino al soddisfo, non ha correttamente fatto applicazione delle norme in materia, disattendendo in particolare l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui la rivalutazione deve essere disposta fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo (sentenza 19 aprile 1989 n. 204), e il principio affermato da questa Corte, secondo cui il termine ad quem della svalutazione del credito relativo al trattamento di fine rapporto coincide con il momento in cui la verifica giudiziale diventa definitiva.

    La questione proposta dalla presente controversia e in particolare dall'esposto motivo di ricorso è già stata esaminata più volte da questa Corte, la quale., con la sentenza n. 5036 del 1989, ha rilevato che il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'Inps ai sensi dell'art. 2 detta legge 29 maggio 1982 n. 297, ha, secondo l'esplicita formulazione della norma, "Io scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto", dovuto a norma dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo sostituito daIl'art. 1 della stessa legge); che, coerentemente, al Fondo è demandata, nella concorrenza dei presupposti di legge, la corresponsione di tale trattamento "e dei relativi crediti accessori previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte", pur nella previsione di un determinato iter procedimentale, caratterizzato dalla domanda dell'interessato e dalla fissazione di alcuni termini; che, essendo le scopo...

  • Note redazionali:
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