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Estremi:
Cassazione civile, 2006,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso del 12 aprile 1995 C.I., sostenendo che, quale dipendente del CO.TRAL. con la qualifica di bigliettaio di 7^ livello, a seguito dell'ammissione ad un corso di riqualificazione professionale per agente di stazione metropolitana, dal (OMISSIS) aveva ininterrottamente espletato il proprio lavoro presso la Stazione Piramide, fino al (OMISSIS), data in cui da Monterotondo (sede in cui precedentemente lavorava) era stato assegnato alla predetta Stazione, chiese che il Pretore di Roma condannasse il CO.TRAL. al pagamento di quanto dovutogli a titolo di indennità di trasferta.

    Il Pretore, dichiarando prescritti i crediti anteriori al 9 maggio 1986, respinse la domanda. Con sentenza del 16 luglio 2002 il Tribunale di Roma respinse l'appello.

    Dopo aver esposto la norma contrattuale che disciplina la trasferta ("ogni agente che per ordine ricevuto per ragioni di servizio deve recarsi fuori della residenza assegnata, ha diritto ad un'indennità di trasferta ..."; "per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta a cui l'agente appartiene"), il giudicante afferma che, a differenza della trasferta, la quale consiste in uno spostamento temporaneo e provvisorio dalla normale sede di lavoro ed è caratterizzata dalla certezza del futuro rientro, il trasferimento è connotato dalla definitiva modifica della sede di lavoro. Gli elementi essenziali della trasferta sono pertanto l'esistenza di un'abituale sede di lavoro, un temporaneo spostamento da questa sede e la certezza del futuro rientro.

    Nel caso in esame, i fatti erano pacifici. Il C. nel 1983 aveva presentato domanda di trasferimento come Agente di Stazione, ed in accoglimento di questa domanda era stato ammesso al corso di riqualificazione presso l'impianto di Roma Piramide, con la precisazione che questo luogo di lavoro "si intende in via provvisoria e non costituisce residenza...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, e art. 3 dell'allegato Regolamento, dell'art. 1362 c.c., e segg., e 2697 c.c., e dell'art. 112 c.p.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il giudicante.

    1.a. non indica la ragione per cui la comunicazione aziendale (che l'impianto di Roma Piramide non costituiva residenza definitiva) fosse da considerarsi una mera ed impropria precisazione e non la precisa ed espressa volontà aziendale di ritenere che l'atto era provvisorio; nè, in presenza d'un atto che dispone il cambiamento provvisorio del luogo di lavoro e di mansioni e specifica che non vi è cambiamento di residenza, il giudicante indica la ragione per cui il cambiamento del luogo di lavoro debba equivalere a cambiamento della residenza;

    1.b. sorvola immotivatamente sull'assenza d'un provvedimento formale di assegnazione della qualifica di agente di stazione, quando le relative mansioni sono state di fatto espletate per ben 7 anni e nel frattempo il ricorrente aveva ricevuto formale inquadramento come "bigliettaio ex lege n. 30", con un mutamento di mansioni e non di qualifica, che resta immutata anche a distanza di 5 anni;

    1.c. non indica la ragione per cui l'espletamento di fatto delle mansioni di agente di stazione avrebbe legittimato l'assegnazione di questa qualifica solo dal 1991;

    1.d. nè indica la ragione per cui la dichiarata provvisorietà dell'assegnazione non avrebbe dovuto ingenerare la certezza del futuro rientro a Monterotondo;

    1.e. non indica la ragione per cui un provvedimento che, cambiando provvisoriamente il luogo di lavoro e le mansioni, sottolinea che non si tratta di "cambio di residenza" o "cambio di qualifica", non debba precostituire la certezza del futuro rientro.

    2. Il ricorso è infondato. La trasferta e caratterizzata da...

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