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Estremi:
Cassazione civile, 2007,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale - Giudice del lavoro di Trapani S.N. conveniva in giudizio la s.r.l. SICUREZZA - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dal (OMISSIS) esponendo: -) di avere lavorato fino al (OMISSIS) presso il distaccamento di (OMISSIS) (sede di assunzione), inizialmente, con la qualifica di "guardia giurata" e poi, dal (OMISSIS), a seguito della promozione a "brigadiere", con quella di "capo posto" delle zone di (OMISSIS); -) "di essere stato "comandato", a far data dal (OMISSIS) e fino al (OMISSIS) e dal (OMISSIS) alla data del ricorso, di servizio giornalmente, a mezzo ordine esposto nella bacheca della sede legale della convenuta, in (OMISSIS), a prestare la propria attività lavorativa nel territorio di tale comune"; -) di non aver mai avuto comunicato alcun provvedimento di trasferimento; -) che tale trasferimento sarebbe stato ingiustificato per essere rimasto aperto e funzionante il distaccamento di (OMISSIS) della società datrice di lavoro;

    -) di avere diritto, in forza dell'art. 57 del c.c.n.l. di categoria, al rimborso delle spese di viaggio sopportate giornalmente per il maggiore percorso da (OMISSIS) ad (OMISSIS).

    Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del lavoro di condannare la società convenuta al pagamento della somma di Euro 10.380,05 a titolo di rimborso spese di viaggio per 170 giornate lavorative svolte nel 1998 e per 151 giornate svolte nel 2000.

    Si costituiva in giudizio la s.r.l. SICUREZZA che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

    L'adito Tribunale - Giudice del lavoro condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 7.029,38, ma - su impugnativa della s.r.l. SICUREZZA e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la società appellante al pagamento della somma di Euro 4111,52 oltre alla...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. - Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente addebita alla Corte di Appello di Palermo di "essere incorsa in un vizio di motivazione per aver attribuito agli elementi emersi un significato fuori dal senso comune e non coerente, e per non aver compiuto una approfondita disamina logica e giuridica degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero, in un error in procedendo di aver data per certa una circostanza di fatto mai addotta da la SICUREZZA, ed anzi contraddetta dalla stessa".

    Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 2103 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ." - rileva che "il S. non aveva richiesto la declaratoria di illegittimità del trasferimento limitandosi ad affermare di non aver mai avuto comunicato alcun trasferimento e non anche che, essendo stato trasferito, il relativo provvedimento fosse illegittimo in assenza delle ragioni che l'avrebbero potuto giustificare" e censura la sentenza impugnata "laddove afferma che l'elemento caratterizzante della missione o trasferta, rispetto al trasferimento, sarebbe la non definitività dei disposti spostamenti".

    Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'errore in cui è incorso il Giudice di appello "nel ritenere che per l'applicazione di un accordo sindacale aziendale fosse necessaria una prova documentata e non, invece, che fosse sufficiente al riguardo una prova testimoniale".

    Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente, a convalida del precedente ricorso, denuncia un vizio di motivazione in quanto "alla mancanza della prova documentale dell'accordo la Corte attribuisce un significato fuori dal senso comune (l'inesistenza dello stesso), ritenendo inverosimile che possa essere stato stipulato un tale accordo non in forma scritta".

    Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente addebita alla Corte di Appello "di avere violato o falsamente applicato l'art. 437 cod. proc. civ.,...

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